Regolamento per l'Accoglienza Temporanea di Minori Stranieri

Art 1 - Etica e filosofia delle accoglienze di minori

1.1 - L’unica etica perseguibile rimane esclusivamente quella di ospitalità temporanea dei minori a fine sociale e terapeutico, scoraggiando eventuali forme di affidamento o adozione internazionale, assolutamente non perseguibili attraverso tali iniziative.

1.2 - Si predilige principalmente l’ospitalità di minori che abbiano comunque una famiglia nel paese di origine, alla quale possano ritornare dopo la loro vacanza in Italia. Eventuali altre iniziative finalizzate a minori stranieri residenti in istituti o orfanotrofi potranno essere eventualmente gestite separatamente ospitando i minori in strutture adeguate.

1.3 - I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in una logica altruista e senza fini di lucro o di interessi di qualsiasi natura.

1.4 - L’Associazione, nell’intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane e straniere, predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa, agevolando l’adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi.

1.5 - Indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante, al fine di garantire pari opportunità, per tutti i bambini che vengono ospitati viene comunque programmato il rientro pluriennale in Italia fino all’età consentita in base ai regolamenti interni e alle leggi italiane e del paese di provenienza. Ogni minore può ritornare presso la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore. In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, potrà essere affidato ad altra famiglia.

1.6 L’Associazione e le famiglie ospitanti si impegnano a:
a) - garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei suoi confronti.
b) - delineare con chiarezza gli scopi e gli obiettivi dei programmi di accoglienza e di aiuto umanitario
c) - preparare psicologicamente i minori ospiti e le famiglie ospitanti portando a loro conoscenza le reciproche realtà di vita, costume, tradizione e cultura, nonché ad una filosofia di rispetto delle diversità dell’ambiente di vita
d) - organizzare e garantire momenti di aggregazione e di incontro dei minori e relative famiglie ospitanti, promuovere attività sportive, culturali e ludiche durante la permanenza dei minori in Italia finalizzate ad evitare l’isolamento ed a migliorare la qualità del soggiorno
e) - salvaguardare i minori da possibili influssi negativi esercitati dai media (visione di scene televisive violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.)

 

Art 2 - Ruolo dell'Associazione

 

a) - promuovere le iniziative di accoglienza nell’ambito del proprio territorio con qualsiasi mezzo consentito (conferenze, riunioni esplicative, volantinaggio, ecc.)
b) - organizzare raccolte di fondi, richieste di contributi ad Enti e Ditte, nella più ampia trasparenza e nel rispetto delle leggi dello statuto e del regolamento di gestione amministrativa.
c) - organizzare gite, feste, centri di incontro o iniziative di qualsiasi genere
d) - coordinare e supervisionare le famiglie, i minori ospitati, gli interpreti durante la permanenza dei minori.
e) - garantire, anche attraverso la preposta commissione interna, la necessaria assistenza sanitaria ai minori prendendo accordi preventivi con medici di base e strutture sanitarie della propria zona;
f) - organizzare qualsiasi iniziativa atta ad agevolare i minori e le famiglie ospitanti.

 

Art 3 - Ruolo delle Famiglie ospitanti

 

3.1 La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico, preparata eventualmente ad affrontare particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. La famiglia ospitante affronta l’esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.
3.2 - Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale o di componenti del nucleo famigliare, purchè non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza.
3.3 - La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad una verifica da parte del Capogruppo, delle autorità competenti (Questura, Comune, Comitato per la tutela dei Minori stranieri) che possono approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la famiglia a questo tipo di iniziative.
3.4 - Il capofamiglia al quale viene assegnato il minore ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini fissati nel permesso di soggiorno. Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.
3.5 - Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell’Associazione e delle strutture e autorità competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione delllo statuto e del presente regolamento.
3.6 - Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie, deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato. 
3.7 - I costi a carico di ogni famiglia ospitante potranno essere parzialmente abbattuti attraverso raccolte di fondi organizzate da ogni gruppo di appartenenza e suddivise secondo le decisioni prese a maggioranza dal gruppo. Non è consentito in nessun modo l’abbattimento della quota associativa annuale attraverso i mezzi citati. 
3.8 - Sono vietate le raccolte di fondi a gestione personale; per un migliore spirito associativo qualsiasi donazione in denaro o altro ricevuto singolarmente a favore di tale iniziativa dovrà essere condiviso con il proprio gruppo.
3.9 - Ogni famiglia ospitante deve rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni prese a maggioranza dal gruppo e dal consiglio direttivo da esso rappresentato.
3.10 - Ogni famiglia ospitante ha l’obbligo di partecipare agli incontri organizzativi, formativi e informativi almeno con la presenza di un famigliare. L’assenza alle riunioni di gruppo, potrà essere motivo ostativo per l’affidamento temporaneo del minore.
3.11 - Per aderire alle iniziative di ospitalità almeno un membro della famiglia dovrà essere regolarmente tesserato e sottoscrivere la scheda di adesione, lo statuto ed il regolamento per le accoglienze.

 

Art 4 - Minori ospitati

 

4.1 - I minori vengono ospitati a partire dall’ottavo anno di età, salvo deroghe autorizzate dal Presidente.
4.2 - I minori nuovi provengono esclusivamente dai villaggi gemellati all’Associazione ed i loro nominativi vengono acquisiti dagli elenchi pervenuti dalle autorità scolastiche locali.
4.3 - Non è consentito l’inserimento nei progetti di accoglienza di minori presentati da conoscenti o famiglie di altri minori già ospitati.
4.4 - Previa richiesta è prevista la priorità di affidamento alle famiglie che già ospitano un minore e che intendano ospitare anche i suoi fratelli o sorelle.
4.5 - Nel caso di gemelli, i suddetti non devono essere divisi e vengono affidati a famiglie di uno stesso gruppo.
4.6 - Ogni minore può essere riospitato negli anni successivi presso la stessa famiglia.
4.7 - I minori potranno essere ospitati nel periodo estivo per uno o due mesi per un massimo di 65 giorni all’anno.
4.8 - nel periodo natalizio possono essere ospitati esclusivamente i minori con patologie in atto che necessitino di cure mediche, visite o controlli impossibili da effettuarsi nel paese d’origine.
4.9 - I minori che venissero riospitati durante l’anno al di fuori dei progetti di accoglienza dalla stessa o da altra famiglia vengono esclusi dai progetti futuri.
4.10 - Nel caso in cui la famiglia ospitante per motivi personali interrompa il ciclo di accoglienza o rinunci a riospitare lo stesso minore, quest’ultimo, dopo consulto con la famiglia ospitante, viene reinserito nei progetti di accoglienza l’anno successivo ed affidato ad altra famiglia.
4.11 - Per consentire un sereno svolgimento delle iniziative di accoglienza e tutelare i diritti del minore, espresse richieste da parte del minore stesso o dei suoi genitori di poter cambiare famiglia ospitante possono essere prese in considerazione in qualsiasi momento indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante.
4.12 - Ogni minore può partecipare ai programmi di accoglienza in Italia sino al 16° anno di età, ovvero, alla data prevista di arrivo in Italia esso non abbia ancora compiuto i 16 anni e comunque per un ciclo massimo di 9 anni di accoglienza. 
4.13 - Possono essere concesse deroghe al punto N, solo per provate cause di 
a) - grave malattia per la quale non vi fossero possibilità di cure valide nel loro paese d’origine 
b) - gravi condizioni famigliari e sociali.
c) - partecipazione a progetti di istruzione professionale svolti nel paese di origine e completati in Italia
4.14 - I minori che nel proprio paese di residenza stiano frequentando scuole o corsi specifici di formazione professionale possono partecipare alle iniziative di accoglienza anche oltre il sedicesimo anno di età, con lo scopo di partecipare in Italia a corsi di aggiornamento o stages di lavoro organizzati dall’Associazione.

 

Art 5 - Dimora, transiti e documentazione di espatrio dei minori

 

5.1 - Durante la permanenza in Italia la tutela giuridica del minore, come previsto dalla normativa del paese d’origine, è affidata all’accompagnatore adulto a cui è assegnato il minore.
5.2 - I minori affidati alle famiglie, giunti in Italia con visto Shengen, hanno la possibilità di oltrepassare il confine di Stato italiano per brevi transiti che non prevedano pernottamenti all’estero. Nel caso in cui si preveda uno o più pernottamenti al di fuori della propria residenza, sempre sul territorio italiano, ciò è consentito alla famiglia ospitante purché venga comunicato al Presidente attraverso il capogruppo, l’indirizzo di temporanea dimora, il periodo temporale e il numero telefonico di reperibilità.
5.3 – I documenti di espatrio dei minori durante la permanenza in Italia, vengono custoditi dal Presidente dell’Associazione o per delega, dall’accompagnatore del gruppo o dal capogruppo. Non è consentita la consegna e la custodia del passaporto alla famiglia ospitante tranne che in casi di particolari e comprovati motivi.
5.4 – Appena dopo l’arrivo dei minori in Italia, l’associazione provvederà a produrre delle copie fotostatiche del passaporto e del visto di ogni minore e a consegnarle alla famiglia accogliente. Gli originali, seppure custoditi da terzi, verranno comunque messi a disposizione delle autorità di P.S. ed esibibili in caso di necessità. 

 


 
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